LEGGE 29 gennaio 1934, n. 294
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.