Art. 1
Tutti i lavori di platino, di oro e di argento destinati ad essere posti in commercio debbono essere al titolo legale e portare impresso il marchio prescritto dalla legge.
Tutti i lavori di platino, di oro e di argento destinati ad essere posti in commercio debbono essere al titolo legale e portare impresso il marchio prescritto dalla legge.