LEGGE 5 febbraio 1934, n. 314
Art. 1
Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge.6 agosto 1926, n. 1486, convertito nella legge 27 febbraio 1927, n. 244, gli Enti e le persone che intendono promuovere un Congresso nazionale o internazionale, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della Provincia nella quale il Congresso dovrebbe tenersi, almeno tre mesi prima dalla data di svolgimento, regolare domanda in cui siano precisati l'Ente e le persone che desiderano promuovere il Congresso, nonchè lo scopo di esso. Alla domanda debbono essere allegati: a) il programma, in cui siano indicate le modalità di svolgimento del Congresso, la data, città e luogo di riunione; b) il piano finanziario; c) l'elenco degli argomenti che dovrebbero trattarsi; d) la composizione dei Comitati d'organizzazione.
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