LEGGE 29 gennaio 1934, n. 321
Art. 1
All'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma: «Il riconoscimento di cui al comma precedente non potrà essere decretato: a) se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli articoli 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20.000; b) se la stazione non possegga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport) e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacità di 300 letti; c) se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana; d) se, nel caso di stazioni di cura d'acque, gli stabilimenti relativi all'utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta».
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