LEGGE 5 febbraio 1934, n. 327

Type Legge
Publication 1934-02-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È considerato venditore ambulante agli effetti della presente legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche, purchè la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.

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