LEGGE 8 febbraio 1934, n. 331
Art. 1
Agli effetti della presente legge sono considerate come gente dell'aria le seguenti due categorie di personale: La prima comprende: a) il personale destinato al comando ed al pilotaggio degli aeromobili, esclusi i proprietari piloti di aeromobili da turismo; b) il personale addetto agli apparati motori ed agli altri macchinari di bordo; c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo. La seconda comprende: a) il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche; b) i capiscalo; c) il personale non navigante delle linee aeree, il personale delle linee civili, di campi scuola e di collaudo.
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