LEGGE 29 gennaio 1934, n. 333
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato: a) ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro nell'industria; b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato; c) a raccogliere in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che regolano la materia.
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