LEGGE 22 febbraio 1934, n. 370

Type Legge
Publication 1934-02-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge non si applicano: 1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia; 2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico; 3° ai lavoranti al proprio domicilio; 4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi; 5° al personale navigante; 6° al personale addetto alla pastorizia brada; 7° ai lavoranti a compartecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari. Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto; 8° al personale addetto ai lavori di risicultura in quanto provvedono apposite norme; 9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche; 10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato; 11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle Provincie, dei Comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonchè al personale degli Istituti di istruzione e di educazione eserciti direttamente dalle Provincie e dai Comuni; 13° al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici, quando prevvedano speciali disposizioni legislative; 14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n, 3, al perso nale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno. Tali industrie saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni, intese le Corporazioni competenti.

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