LEGGE 22 gennaio 1934, n. 401
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato ed in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60.000 annue, di cui l'impiegato sia provvisto all'atto del licenziamento, non è computabile agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prescritta dal 3° capoverso dell'art. 10 e dell'art. 11 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562. L'ammontare dello stipendio sarà determinato a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 10 del citato R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825. In caso di morte dell'impiegato resta fermo, qualunque sia l'ammontare dello stipendio, il diritto del coniuge e dei congiunti non oltre il 4° grado che vivono a suo carico, alle indennità prescritte dall'art. 13 del predetto R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, fatta deduzione di quanto essi abbiano diritto a percepire da Casse pensioni e da Società di assicurazione per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini - De Francisci. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.