LEGGE 1 marzo 1934, n. 478

Type Legge
Publication 1934-03-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

All'art. 39 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, si aggiunge la disposizione seguente: «La pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera, deve aver luogo entro il termine od i ieri mini fissati dal contratto o, in difetto di determinazione contrattuale, entro quelli che saranno fissati dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo al genere ed all'importanza dell'opera, alla natura o portata delle facoltà cedute e ad ogni altra circostanza del caso. «I suddetti termini non possono essere superiori a due anni per la cessione del diritto di pubblicazione o di riproduzione, e a cinque anni per la cessione del diritto di rappresentazione o di esecuzione, decorrenti, se si tratta di termini contrattuali, dal giorno dell'effettiva consegna al cessionario dell'esemplare completo e definitivo dell'opera, e, se si tratta di termini giudiziari, dal giorno della notificazione della domanda in giudizio. «È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo come sopra stabilito dalla legge. «Le disposizioni contenute nei tre precedenti capoversi non si applicano quando apparisca dalla natura della cessione che essa non ha per scopo ed oggetto la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera».

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