← Current text · History

LEGGE 19 marzo 1934, n. 484

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).