LEGGE 26 aprile 1934, n. 653
Art. 1
Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge. Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti con fine di speculazione. Dette norme non si applicano nei riguardi: a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia; b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12; c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5; d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni; e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge; f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11; g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi; h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.
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