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LEGGE 4 giugno 1934, n. 877

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

L'anno giudiziario comincia il 29 ottobre. Entro il quinto giorno successivo tutti i membri delle Corti si riuniranno in assemblea generale e pubblica per udire la lettura del Regio decreto che compone le sezioni e della relazione di cui all'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.