LEGGE 4 giugno 1934, n. 890
Art. 1
A decorrere dal 1° luglio 1934, il numero complessivo dei consiglieri di Corte di appello o parificati risultante dalle attuali piante organiche è aumentato di
18.Due consiglieri di appello o magistrati di grado parificato possono essere destinati, con decreti Reali, ad esercitare le funzioni di consigliere o di sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9, secondo comma, della legge 17 aprile 1930, n. 421. Dalla data suddetta il numero dei magistrati di grado 5°, addetti al Ministero di grazia e giustizia, previsto dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, numero 1281, è diminuito di 16, continuando a rimanere al Ministero in soprannumero i magistrati che risultino in eccedenza per effetto di tale diminuzione. Tuttavia le vacanze che si verifichino tra i magistrati del grado 5° addetti al Ministero saranno fino al 30 giugno 1937 coperte in ragione di due terzi e per l'altro terzo destinate alla eliminazione della eccedenza, e dal 1° luglio 1937 in poi destinate esclusivamente alla eliminazione della eccedenza.
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