LEGGE 4 giugno 1934, n. 950

Type Legge
Publication 1934-06-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Agli articoli 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale, sono sostituiti i seguenti: Art. 2. - In ogni Comune potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando le domande di iscrizione raggiungano il numero di cinquanta. Presso ogni sezione funziona un reparto sportivo che fa capo alla Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta iscritti. A norma del successivo art. 23, ogni sezione può inoltre istituire delle proprie delegazioni per il tiro a breve distanza. Art. 3. - La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un presidente, scelto, tranne che ne manchi la possibilità, fra gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e, in difetto, tra gli ufficiali in congedo del Regio esercito, e nominato dal Comando della divisione militare, su designazione del Comando di gruppo di legioni competente per territorio. Il Consiglio direttivo della sezione si compone di un presidente, di un delegato del Comune e di uno dell'Unione italiana di tiro a segno. Art. 6. - Per le esercitazioni di carattere libero e sportivo, alle quali si dedicano i cittadini, provvede in ciascuna selezione il delegato dell'Unione italiana di tiro a segno. Art. 10. - Gli avanguardisti, per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l'arma da guerra, debbono avere compiuto il 16° anno di età. Sono ammessi nella qualità di allievi tiratori gli avanguardisti che non abbiano compiuto i 16 anni. Essi possono sparare con armi di dimensioni consone all'età. Art. 11. - Per l'iscrizione nei ruoli del tiro a segno sono stabilite le seguenti tasse annue: lire tre per gli avanguardisti che non abbiano compiuto il 16° anno di età, lire sei per quelli di età superiore, lire dieci per chiunque altro. Per i premilitari provvedono i seguenti articoli 26 e 27. Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali. Le tasse saranno riscosse in un'unica rata, con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette. All'atto però della prima iscrizione, le tasse saranno versate direttamente alla sezione e imputate all'anno in corso, qualunque sia il giorno della iscrizione. Art. 12. - I campi di tiro sono impiantati a spese dello Stato e compresi tra gli immobili demaniali militari. Sono egualmente a carico dello Stato gli affitti dei terreni sui quali si impiantano campi di tiro. Per le sezioni istituite o da istituirsi in capoluoghi di Provincia o in Comuni che erano capoluoghi di mandamento alla data di entrata in vigore del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, si provvede mediante il concorso dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni di tre quinti a carico dello Stato e di un quinto a carico di ciascuna delle altre due Amministrazioni, per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi e per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi. Per le sezioni da istituirsi negli altri Comuni, si provvede alle centrate spese a totale carico dello Stato, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Art. 13. - Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto: con le tasse annuali che corrispondono gli iscritti; con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni; con i concorsi degli enti che usufruiscono dei campi; con offerte dei cittadini; con i sussidi governativi, provinciali e comunali corrisposti in relazione alle possibilità dei relativi bilanci. Art. 14. - L'ispettore di mobilitazione comunica ogni anno alle Amministrazioni provinciali e comunali l'ammontare dei concorsi obbligatori per le spese di cui al terzo comma del precedente art. 12. Inoltre prende accordi con tali Amministrazioni, circa la misura dei sussidi da erogare per le spese di esercizio delle sezioni. Art. 15. - Nel bilancio del Ministero della guerra viene annualmente fissato l'assegno per l'impianto dei campi di tiro, per la loro ordinaria manutenzione e per il funzionamento delle sezioni. Art. 16. - Le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni di tiro sono impartite dal Ministero della guerra. Gli enti estranei al Regio esercito che usufruiscono dei campi di tiro concorrono, in ragione dell'uso, nelle spese di ordinaria manutenzione. Sono esonerati da tale concorso i reparti premilitari che eseguiscono lezioni regolamentari. Le armi e le munizioni sono cedute alle sezioni dall'Amministrazione militare a pagamento immediato e a prezzo convenzionale. Art. 21. - I membri del Consiglio direttivo e i componenti della direzione del tiro che incorrano in gravi trasgressioni alle norme della presente legge e del relativo regolamento sono passibili di provvedimenti disciplinari. Gli inscritti alle sezioni che si rendono indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione con decreto del Ministro per la guerra.

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