LEGGE 4 giugno 1934, n. 952
Art. 1
Al n. 2 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, quale è stato successivamente modificato, è sostituito il seguente: 2° il servizio tecnico delle armi e munizioni. Alla lettera g) dell'art. 19 predetto, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1896, è sostituita la seguente: g) 4 reggimenti di artiglieria alpina.
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