LEGGE 14 giugno 1934, n. 1004

Type Legge
Publication 1934-06-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Al comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, N. 3088, modificato dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1989, è sostituito il seguente: «Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'Aria o fra i Generali d'armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'armata (o Ammiragli di squadra designati d'Armata), i Generali d'armata aerea (o Generali di squadra designati d'Armata aerea), i Generali di Corpo d'armata, gli Ammiragli di squadra ed i Generali di squadra dell'Arma aeronautica, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

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