LEGGE 14 giugno 1934, n. 1015

Type Legge
Publication 1934-06-14
Ultimo aggiornamento 2010-10-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

A datare dal 1° luglio 1934, è istituita presso il Ministero della marina una «Cassa ufficiali», alla quale è affidato il compito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali della Regia marina, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato. Alla «Cassa ufficiali» è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la marina. Agli effetti tributari si applicano alla «Cassa ufficiali» le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.

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