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LEGGE 14 giugno 1934, n. 1091

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

L'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1921, n. 546, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 985, recante disposizioni circa l'esenzione temporanea dall'imposta terreni e l'esercizio del credito agrario per il ringiovanimento degli oliveti, è abrogato e sostituito dai seguenti.