Art. 1
L'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1921, n. 546, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 985, recante disposizioni circa l'esenzione temporanea dall'imposta terreni e l'esercizio del credito agrario per il ringiovanimento degli oliveti, è abrogato e sostituito dai seguenti.