Act 034U1214
Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1934
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli articoli 32 e 35 della legge 3 aprile 1933-XI, numero 255, concernente modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti; Vista la proposta di detta Corte circa il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte stessa; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Prime Ministro Segretario di Stato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 12 luglio 1034 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 349, foglio 141. - Mancini.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 1
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti. Art. 1. (Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255). La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma. E' divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed e' composta di: 1 Presidente; 3 Presidenti di sezione; 22 Consiglieri; 1 Procuratore generale; 3 Vice-Procuratori generali; 23 Primi referendari; 30 Referendari. Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni. Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero. Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 2
Art. 2. (Art. 1 - 2° comma - [R. D. 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-05;21~art2) - [1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-02-05;21~art1)° comma - [Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255)). Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 3
Art. 3. ([Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art7); art. 14 - 1° e [3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~com3)). La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa. ((21)) La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24. Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 4
Art. 4. ([Art. 8, Legge 14 agosto 1862, n. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art8); art. 8 - 3° comma - art. 14 - 2° comma - e [art. 20, Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art20)). Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti. Il numero dei votanti non puo' essere minore di sette per la Sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e di undici per le Sezioni riunite. (23) ((24)) Il presidente della Corte con sua ordinanza puo' disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 5
Art. 5. (Art. 9. [Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art1), [Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255)). I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo. Il numero dei primi referendari e dei referendari non puo' essere maggiore di due nelle singole Sezioni ne' di quattro nelle Sezioni riunite.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 6
Art. 6. ([Art. 6, legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art6)). La tabella A annessa al presente teste unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 7
Art. 7. (Art. 15. [R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3084~art3), Legge 3 aprile 1033; n. 255). Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa. ((Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianita' in quest'ultimo grado)). Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere di grado non inferiore al 4°. In linea di eccezione e dentro i limiti di tali posti, i funzionari predetti soltanto quando rivestano il grado 5° o 6° possono conseguire la nomina, mediante decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a primo referendario conferendosi, in questo caso, il grado di consigliere ai magistrati della Corte. I funzionari cosi' nominati al grado di primo referendario vi sono collocati al posto corrispondente alla loro anzianita' nel ruolo di provenienza, se gia' di grado 5°, all'ultimo posto, se gia', di grado 6°. Essi non possono conseguire la nomina al grado di consigliere se non dopo un anno od un triennio ai effettivo servizio a seconda che provengano dal grado 5° o 6°. L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte. Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza. Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'[articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-10-13;1791~art2).
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 8
Art. 8. ([Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art4)). I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati. La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature. Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 9
Art. 9. ([Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395~art205)). Il limite di eta', per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti e' fissato al compimento degli anni settanta. ((15))
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 10
Art. 10. (Art. 3 - 3° comma - [R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-07-10;1100); [R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;60~art4) [Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255)). Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento. Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine. Salvo il disposto dell'[art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-07-10;1100~art3-com3), e quello del [R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;60), e' vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 11
Art. 11. ([Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-09-30;1290~art42); [art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-03;48~art17); articolo unico, [Legge 24 marzo 1930, n. 454; art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-03-24;454~art5) - [1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1930-03-24;454~art1)° e [2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~com2); [art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-12-13;1706~art8) e [10, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-12-13;1706~art10)). Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purche' in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonche' i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni. In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di eta', salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del [R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-20;1482). ((7))
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 12
Art. 12 (Art. 5 - 3 comma - [Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255)). Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed e' assunto per pubblico concorso.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 13
Art. 13. (Art. 10 sostituito dall'[art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2441~art1) e [articoli 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art13) e [34, Legge 14 agosto 1862, n. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art34); art. 1, Legge ll luglio 1897, n. 256, modificato dall'[art. 7 R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1931-06-18;788~art7); [art. 90 - comma 8° - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-10-17;1401~art90-com8); articoli 63, 81 e seguenti R. D. 18 novembre 1823, n. 2440; [articoli 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art11), [18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art18) e [19 Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art19)). La Corte, in conformita' delle leggi e dei regolamenti: Fa il riscontro dei Decreti Reali; Fa il riscontro delle spese dello Stato; Vigila la riscossione delle pubbliche entrate; Fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi; Fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perche' sia assicurata la regolarita' della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia; Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento; Giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge; Giudica sulle responsabilita' per danni arrecati all'Erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni; Giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilita', giusta le disposizioni delle leggi speciali; Giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di pubblica beneficenza; Giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione; Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'[articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1895-02-21;70~art174); ((...)); ((21)) Fa le sue proposte e da' parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 14
Art. 14. ([Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art12)). Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferiti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 15
Art. 15. ([Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art17)). La Corte prende nota e da' avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 16
Art. 16. ([Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art16)), La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art.17
Art. 17. ([Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1862-08-14;800~art13); [art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art11)). I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perche', esercitato il controllo di legittimita', vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione. Potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.
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