Act 034U1265

Type Regio Decreto
Publication 1934-07-27
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 378
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Art. 76. Il sanitario condotto e' collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di eta'. ((25)) Puo' inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilita' fisica, incapacita' professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, e' assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni. Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del Consiglio provinciale di sanita'. Le disposizioni contenute negli articoli 48, 49, 50 e 51 si applicano anche a sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell'art. 50, sono di competenza del podesta' o della rappresentanza consorziale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 77

Art. 77. Il Consiglio di Stato, nelle controversie riguardanti i sanitari condotti, puo', quando lo ritenga necessario, chiedere che sia sentito prima della decisione il parere del Consiglio superiore di sanita'.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 78

Art. 78. L'ufficio di sanitario condotto e' incompatibile con la professione di commerciante, nonche' con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri dell'ufficio o col decoro di esso.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 79

Art. 79. Gli stipendi dei sanitari condotti sono pagati a rate mensili posticipate. Quando il pagamento non segua alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al prefetto il quale promuove, quando ne sia il caso, i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito il comune, puo' deliberare che anche le ulteriori rate da scadere nell'anno siano soddisfatte direttamente dall'esattore.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 80

Art. 80. L'esattore delle imposte dirette, sia o non sia anche tesoriere comunale, ha obbligo di soddisfare, non ostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in favore dei sanitari condotti, col diritto di percepire a carico del comune l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate. L'obbligo predetto e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli e alle liste di carico gia' consegnati all'esattore. Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione, firmata dal podesta' e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione. L'esattore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento emesso a favore dei sanitari condotti, e' soggetto alle sanzioni prevedute nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette. L'ammontare delle indennita' di mora e' pero' devoluto a beneficio della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 81

Art. 81. Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 82

Art. 82. L'amministrazione provinciale provvede all'impianto e all'esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia. Il laboratorio puo' avere una o piu' sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessita', tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica. Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 83

Art. 83. Il laboratorio provinciale e' costituito di due reparti: l'uno medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altro chimico. Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia. Al laboratorio sovraintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l'impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attivita' dei due reparti. Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l'esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 84

Art. 84. Il rettorato provinciale delibera il regolamento e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale. Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o piu' coadiutori, uno o piu' assistenti. Gli assistenti sono nominati dal preside in seguito a pubblico concorso. Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale per promozione in seguito a concorso interno: il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non puo' farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della Commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 85

Art. 85. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale. In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'art. 36. Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialita', coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione, purche' non abbiano oltrepassato i trentadue anni di eta'. ((34)) Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi: 1° gli aiuti e gli assistenti delle facolta' di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le universita' e gli istituti di istruzione superiore; 2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 86

Art. 86. ((Il personale tecnico dei laboratori, all'atto della assunzione in servizio presta la promessa solenne di fedelta', e, dopo aver conseguito la stabilita', il giuramento dinanzi al presidente della Giunta provinciale)). Detto personale acquista diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova. Il periodo di prova e' ridotto ad un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio con mansioni pari a quelle del nuovo impiego e grado e con nomina definitiva presso altro laboratorio comunale, provinciale o di Stato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 87

Art. 87. Le funzioni di direttore, di coadiutore e di assistente dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e di sanitario condotto. Al detto personale e', inoltre, vietato: a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio o industria soggetti a vigilanza igienica; b) di attendere, direttamente o indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale e' addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato; c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 88

Art. 88. Per le indagini di interesse privato, eseguite nel laboratorio provinciale, e' dovuto alla provincia un compenso a carico dei richiedenti. L((e indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto. Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanitai pubblica, e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione)). La riscossione e' fatta a mezzo di marche segnatasse.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 89

Art. 89. Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio. detratto il cinquanta per cento che e' devoluto a favore del personale addetto al laboratorio. La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non puo' eccedere, durante l'anno, la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 90

Art. 90. Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli articoli 74, 75 e 76. Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell'articolo 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell'Amministrazione provinciale. La Commissione di disciplina per detto personale e' composta del vice prefetto, presidente, di due membri del Consiglio provinciale di sanita' designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia e di un rappresentante designato dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio. Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli articoli 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico micro-grafico, e alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 91

Art. 91. I vigili sanitari provinciali sono assunti in seguito a pubblico concorso, indetto dal preside della provincia. La nomina e' fatta dal preside stesso ed e' approvata con decreto del prefetto. Essi: a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrita' delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi; b) compiono, alla dipendenza dell'ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle contestazioni fatte e sui provvedimenti attuati; c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive; d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza sono attribuiti ai vigili sanitari le facolta' spettanti per legge ai vigili comnunali. Essi non possono entrare in funzione se non dopo aver prestato giuramento dinanzi al pretore.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 92

Art. 92. Le provincie hanno facolta' di integrare i servizi sanitari comunali d'igiene e profilassi, istituendo o sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati e altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali. Se particolari condizioni sanitarie della provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche, il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, puo', con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di provvedere ai servizi integrativi indicati nel comma precedente, se e in quanto i comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano. Nei casi preveduti nel precedente comma, le spese occorrenti, quando non venga diversamente disposto con leggi speciali, vanno per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni interessati in ragione della popolazione di ciascuno di essi. Tuttavia il prefetto puo' esonerare dal contributo i comuni che, per le loro condizioni finanziarie, non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai comuni esonerati e' posta a carico della provincia. Il decreto indica la qualita', dei servizi sanitari integrativi, i comuni a vantaggio dei quali debbono essere adottati e i comuni eventualmente esonerati dal contributo. Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 93

Art. 93. Le provincie hanno facolta' di provvedere all'impianto e all'esercizio di istituti per isolamento e per disinfezione. Se i comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, da soli o uniti in consorzio, provvedere adeguatamente agli istituti predetti secondo le disposizioni dell'art. 259, il prefetto, intesi il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, puo', con suo decreto, stabilire l'obbligo della provincia di integrare o sostituire l'opera dei comuni stessi determinandone l'estensione, sia in rapporto al numero di essi, sia in rapporto alla qualita' dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi. Sui ricorsi prodotti contro il provvedimento del prefetto il Ministro per l'interno decide sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato. Quando non sia diversamente provveduto con leggi speciali, le spese occorrenti nei casi preveduti nel secondo comma del presente articolo sono, per un terzo, a carico della provincia; gli altri due terzi vanno ripartiti, in ragione della popolazione, fra i comuni interessati.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 94

Art. 94. L'Amministrazione provinciale concorre, nei limiti delle somme che essa puo' stanziare nel proprio bilancio, alle spese di spedalita' sostenute dal consorzio provinciale antitubercolare per il ricovero degli ammalati di tubercolosi che si trovino in condizioni di poverta', salvo che si tratti di ricovero di urgenza o di ricovero di assicurati contro la tubercolosi, a termini dell'articolo 281 del presente testo unico. Provvede inoltre al trattamento gratuito negli istituti e negli ambulatori autirabici, per le persone ammesse alla assistenza gratuita, a norma dell'art. 55.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 95

Art. 95. Ai servizi indicati negli articoli 92, 93 e 94, le provincie possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 96

Art. 96. Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli articoli 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell'art. 54 relativamente al personale medico degli uffici sanitari comunali.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 97

Art. 97. Salva la competenza amministrativa del preside o del presidente del consorzio, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovraintende il medico provinciale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 98

Art. 98. Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia. Il programma e' deliberato dal preside della provincia ed e' approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il Consiglio provinciale di sanita'.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 99

Art. 99. E' soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. ((68)) E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale ed il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo. La vigilanza si estende: a) all'accertamento del titolo di abilitazione; b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 100

Art. 100. Nessuno puo' esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di eta' ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale e' abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale. (71) Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari. (71) Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. (71) ((84))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 101

Art. 101. Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'autorita' giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, puo' disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 102

Art. 102. Il conseguimento di piu' lauree o diplomi da' diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non puo' essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 103

Art. 103. Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunziare al podesta' le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso; b) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 22 MAGGIO 1978, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194))). c) a denunciare al podesta' e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme; d) a denunciare alle autorita' predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesione da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilita' al lavoro, anche parziale, di carattere permanente; e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanita' pubblica. f) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 22 MAGGIO 1978, N. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194))). Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille. L'autorita' giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 104

Art. 104. ((1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'[articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art1), e successive modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. 2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'[articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art1), e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 105

Art. 105. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475)))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 106

Art. 106. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475)))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 107

Art. 107. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475)))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 108

Art. 108. L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico. Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dall'autorizzazione. Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono piu' dovute. La tassa predetta e' ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'arti colo 116.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 109

Art. 109. Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, e' stabilita la localita' nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessita' dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione e' valevole solo per la detta sede. Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, e' subordinato all'approvazione del prefetto. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475))). I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 110

Art. 110. L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa i'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonche' di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennita' di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio. La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennita' di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 111

Art. 111. L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualita' e quantita' dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 112

Art. 112. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o piu' autorizzazioni in una sola persona. Chi sia gia' autorizzato all'esercizio di una farmacia puo' concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Nel caso di rinuncia l'autorizzazione e' data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e in mancanza, e' bandito un nuovo concorso.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 113

Art. 113. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio; b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110; c) per volontaria rinunzia dell'autorizzato; d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumita' individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti; g) per perdita della cittadinanza italiana; h) per morte dell'autorizzato. La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), e' pronunziata, con decreto, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 114

Art. 114. ((Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel Caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di medicinali al pubblico. La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata con decreto del medico provinciale: a) per la fine dell'ente e della istituzione; b) per volontaria rinuncia; c) per abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 115

Art. 115. Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, e' stabilita una speciale indennita' di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a con corso. La predetta indennita' puo' essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila. L'indennita' di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, e' determinata dalla Commissione indicata nell'art. 105, sentito il podesta' del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno. L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104. Le disposizioni relative alla misura e alle modalita' di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennita' ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze. ((19))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 116

Art. 116. Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', puo' autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo del l'anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata. Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 117

Art. 117. L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, e conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli articoli 105 e seguenti del presente testo unico. Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura. Qualora, pero', nel comune esista un'unica farmacia, e' in facolta' del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della provincia. Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parita' di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente e' titolare, alla stazione o luogo di cura.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 118

Art. 118. Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale puo' essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nell'art. 120. La decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 119

Art. 119. Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nelle varie localita' e tenuto conto del riposo settimanale. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475))). E' demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformita' alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia. Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, e' tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 120

Art. 120. Il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale e' tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa e' aperta, a norma del decreto di autorizzazione. La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale. L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 121

Art. 121. Le farmacie delle istituzioni pubbliche ((...)), prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale. Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia. Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 122

Art. 122. La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non e' permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilita' del titolare della medesima. Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialita' medicinali, messi in commercio gia' preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialita' medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 123

Art. 123. Il titolare della farmacia deve curare: a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale: b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali; c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila. ((La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita' di farmaci, le modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si puo' concretamente escludere la loro destinazione al commercio)). Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, puo' pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, lettera e).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 124

Art. 124. ((Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati: a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali; b) l'elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando, detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 125

Art. 125. ((Almeno ogni due anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, a cura del Ministero della sanita', e' stabilita e pubblicata la tariffa di vendita dei medicinali, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti)). ((COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA [L. 9 OTTOBRE 1964, N. 990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964-10-09;990))). E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa. La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalita' di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonche' dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta. E' vietata la vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta. Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. ((Il Ministro per la sanita')), con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese. Indipendentemente dall'azione penale il prefetto puo' ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, puo' dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 126

Art. 126. Il prefetto, quando la somministrazione di medicinali puo' riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facolta' di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 127

Art. 127. Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che puo' anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale e' assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto. Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato e' diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzia la decadenza dall'autorizzazione.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 128

Art. 128. I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico. La tassa predetta e' ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'articolo 116. La riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 129

Art. 129. In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza. Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilita' del servizio, e' soggetta all'approvazione del prefetto. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 130

Art. 130. Le Universita' con facolta' di medicina e chirurgia, i comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e altri enti morali, possono essere autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e sentito il Consiglio superiore di sanita', a istituire scuole convitto professionali per infermiere. Gli enti indicati nel comma precedente, quando dispongano di servizi adeguati alle necessita' del tirocinio tecnico, possono essere autorizzati, nelle forme predette, a istituire scuole per assistenti sanitarie visitatrici. Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 131

Art. 131. Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalita' indicate nell'articolo precedente, ad istituire scuole convitto professionali per infermiere. Dette scuole possono essere erette in ente morale, con decreto del Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 132

Art. 132. Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di concerto con quello per l'educazione nazionale, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 133

Art. 133. Le scuole convitto professionali per infermiere debbono funzionare presso un pubblico ospedale dotato di reparti di medicina e chirurgia che abbiano sufficiente disponibilita' di servizi in proporzione al numero delle allieve e provvedere con le proprie infermiere (capo sala, infermiere diplomate, allieve) alla assistenza immediata di una parte, almeno, delle corsie dell'ospedale. Qualora, in una determinata localita', non sia possibile istituire scuole convitto professionali per infermiere presso ospedali pubblici, il Ministero dell'interno, di concerto con quello dell'educazione nazionale, puo' autorizzare la istituzione di dette scuole anche presso istituti privati, purche' rispondano ai requisiti indicati nel comma precedente.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 134

Art. 134. Nelle scuole convitto professionali per infermiere l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle capo sala. La direzione delle scuole-convitto deve essere andata ad una infermiera che abbia conseguito in una scuola-convitto italiana il diploma e il certificato di abilitazione a funzioni direttive, preveduti negli articoli seguenti, e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospitaliero del Regno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 135

Art. 135. Nelle scuole convitto le allieve compiono un corso biennale teorico pratico, con relativo tirocinio. Quelle che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera. Presso le scuole convitto puo' essere istituito un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione a funzioni direttive. Le allieve, che, dopo aver conseguito il diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 136

Art. 136. Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici sono ammesse soltanto le infermiere che siano provviste del diploma per l'esercizio della professione di infermiera. Esse compiono un corso annuale che comprende: a) nozioni teorico-pratiche impartite da insegnanti competenti; b) un tirocinio pratico, sotto la direzione di un'assistente sanitaria o di persona di riconosciuta competenza e comprovata pratica. Le allieve, che alla fine del corso abbiano superato apposito esame, conseguono un diploma di stato per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 137

Art. 137. Il diploma per l'esercizio della professione di infermiera, conseguito ai sensi dell'articolo 135, e' necessario per ottenere la nomina a capo sala; costituisce inoltre titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza infermiera negli ospedali dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali. Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, indicato nell'articolo suddetto, costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto per infermiere e per la direzione dell'assistenza infermiera negli ospedali indicati nel comma precedente. Il possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice costituisce titolo di preferenza per l'assunzione a posti di servizio nelle istituzioni di assistenza sanitaria sociale e nelle opere di igiene e profilassi urbana e rurale, sotto la direzione e responsabilita' del personale medico.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 138

Art. 138. Per la costruzione delle scuole prevedute negli articoli 130 e 131 possono essere concesse le agevolazioni stabilite nelle vigenti disposizioni per la costruzione di opere igieniche. Il Ministero dell'interno puo' concedere contributi per il funzionamento di dette scuole.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 139

Art. 139. La levatrice deve richiedere l'intervento del medico chirurgo non appena nell'andamento della gestazione o del parto o del puerperio di persona alla quale, presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera. In caso di inosservanza di tale obbligo e' punita con l'ammenda fino a lire cinquecento e nei casi anche con l'arresto fino a tre mesi, salva l'applicazione delle disposizioni del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) quando il fatto costituisca reato. La levatrice ha inoltre l'obbligo di denunziare al podesta' e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascita d'ogni infante de forme. La trasgressione a tale obbligo e' punita con l'ammenda da lire cento a mille.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 140

Art. 140. Chiunque intenda esercitare un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie deve aver raggiunto la maggiore eta' ed essere munito di licenza, rilasciata, dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento delle arti medesime. I limiti e le modalita' di esercizio delle singole arti sono determinati nel regolamento, emanato su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale. La istituzione delle scuole indicate nel primo comma e' autorizzata con decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 141

Art. 141. ((Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500)). Il prefetto, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, puo' ordinare la chiusura temporanea del locale, nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 142

Art. 142. Le licenze di abilitazione rilasciate ai sensi dell'art. 140 sono soggette alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita nella tabella n. 4, annessa al presente testo unico.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 143

Art. 143. Sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanita' pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di colori, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali. Sono soggetti altresi' a vigilanza, ai fini della tutela della sanita' pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici. Le autorita' sanitarie possono, nell'interesse della sanita' pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 144

Art. 144. ((L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della Corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio. L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei locali, dia affidamento per l'ottima qualita' delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia,o in farmacia, o' di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale. La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. E' vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata di proprieta' del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia. Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 145

Art. 145. Nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che puo' anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale e' assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto. Se il risultato dell'ispezione non e' soddisfacente, il proprietario o conduttore dell'officina e' diffidato dal prefetto a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura. I proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nell'art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 146

Art. 146. Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 147

Art. 147. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorita', di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione. In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi all'autorita' sanitaria a ogni richiesta, la quantita' e la quanta delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente. Il contravventore e punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. A detta pena puo' essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 148

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 148 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 149

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 149 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 150

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 150 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 151

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 151 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 152

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 152 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 153

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 153 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 154

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 154 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 155

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 155 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 156

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 156 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 157

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 157 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 158

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 158 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 159

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 159 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 160

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 160 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 OTTOBRE 1954, N. 1041))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 161

Art. 161. Nessuna officina puo' produrre, a scopo di vendita, una specialita' medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialita' medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale. La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. Non e' consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata d proprieta' del farmacista ed in diretta, comunicazione con la farmacia. Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila,. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 162

Art. 162. Nessuna specialita' medicinale puo' essere messa in commercio senza la registrazione da parte del Ministro per l'interno. La registrazione di una specialita', medicinale puo' non essere concessa quando risultino in commercio prodotti di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica in numero tale da consentire ai sanitari larga e sicura scelta per tutti i bisogni della terapia indicata nel caso specifico. La registrazione puo' non essere concessa, altresi', quando la ditta richiedente abbia gia' registrato un prodotto di analoga composizione, azione ed efficacia terapeutica. Non e' consentita la preparazione di nuove specialita' medicinali nelle officine costituite da laboratori annessi a farmacia. La registrazione e' revocata se risulti che nell'officina non vengono eseguite, per la preparazione della specialita' medicinale, le operazioni essenziali di cui al precedente articolo. La registrazione puo' essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialita'. Prima di concedere la registrazione, il Ministro per l'interno ha facolta' di sottoporre la specialita' ad un esame diretto ad accertare: a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata; b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza; c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondono alla reale composizione del prodotto. Lo Stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilita'. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 163

Art. 163. Non possono in nessun caso essere registrate specialita' che vantino: a) proprieta' ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume; b) virtu' terapeutiche speciali per quelle infermita' che sono determinate dal regolamento. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 164

Art. 164. L'autorizzazione a produrre specialita' medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 165

Art. 165. Le specialita' medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte del Ministero dell'interno. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 166

Art. 166. Le specialita' medicinali provenienti dall'estero, pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del Ministero dell'interno, a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali. A tali specialita' sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 167

Art. 167. E' data facolta' al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di stabilire a quali delle specialita' medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni. E' data altresi' facolta' al Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', di sottoporre all'obbligo della presentazione di ricetta medica la vendita di specialita' medicinali la cui somministrazione, o per la loro composizione o per l'indicazione di uso, richieda speciale cautela. Il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' inoltre subordinare all'obbligo della presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta, la vendita di specialita' medicinali il cui uso continuato possa determinare stati tossici. I medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono le specialita' sottoposte all'obbligo di cui al comma precedente, debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato ; segnarvi in lettere la dose della specialita' prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma. La ricetta dovra' essere conservata dal farmacista. (62)((87))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 168

Art. 168. I produttori e commercianti di specialita' medicinali che mettono in commercio specialita' non registrate o specialita', delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila. A tali pene e' aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata pro dotta la specialita'. Il Ministro per l'interno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialita' ovunque si trovi e puo' ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialita' non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 169

Art. 169. Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialita' medicinali non registrate o specialita', delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, e' punito con l'ammenda da lire mille a tremila, e con la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena e' dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire duemila a seimila e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni. In caso di recidiva, puo' pronunziare la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 113. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 170

Art. 170. Il medico o il veterinario che ricevano, per se' o per altri, denaro o altra utilita' ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti ((con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda)) da lire duemila a cinquemila. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 541](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;541))). Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna ((...)) importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 171

Art. 171. Il farmacista che riceva per se' o per altri denaro o altra utilita' ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialita' medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialita' dei quali abbia pure accettata la vendita, e' punito ((con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda)) da lire duemila a cinquemila. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 541](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;541))). Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati. La condanna ((...)) importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto puo', con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 172

Art. 172. Le pene stabilite negli articoli 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque da' o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilita'. Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialita' e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministro per l'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, puo' ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne puo' disporre la chiusura definitiva. Il Ministro puo', inoltre revocare la registrazione delle specialita' medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 173

Art. 173. E' vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinque cento a duemila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 174

Art. 174. Le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialita' medicinali e le modalita' con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialita' medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento. Nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell'art. 122, debbono essere considerati come specialita' medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicita', sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 175

Art. 175. Il parere del Consiglio superiore di sanita' deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialita' medicinale. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 176

Art. 176. A cura dei Ministero dell'interno e' pubblicato, ogni semestre, con le modalita' indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialita' medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per le quali e' stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali e' intervenuta la revoca della registrazione. ((62))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 177

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