LEGGE 31 dicembre 1934, n. 2068

Type Legge
Publication 1934-12-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Salve, quando più favorevoli, le disposizioni del 2° comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la pensione alle famiglie dei caduti per la causa fascista ed ai mutilati per la causa stessa è liquidata sul grado di tenente, se il cittadino, caduto o divenuto invalido militando nello squadrismo, era comandante della squadra di azione. La dichiarazione che il caduto o l'invalido sia stato comandante della squadra di azione, è rilasciata dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista. La presente disposizione si applica con effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - JUNG Visto. il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

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