LEGGE 31 dicembre 1934, n. 2151

Type Legge
Publication 1934-12-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'istruzione post-militare è obbligatoria per i sottufficiali e militari di truppa in congedo fino al compimento del trentaduesimo anno di età. Sarà attuata gradatamente in relazione alle possibilità di istituzione di appositi corsi nelle singole località.

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