LEGGE 27 dicembre 1934, n. 2220
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I giovani, che hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento perchè in possesso dei titoli stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e che abbiano i prescritti requisiti fisici e morali, possono, a domanda, essere ammessi, in tempo di pace, a frequentare i corsi allievi sottufficiali per compiere, poi, come sottufficiali, i rispettivi obblighi di ferma o per continuare nella carriera. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1931 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI
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