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LEGGE 27 dicembre 1934, n. 2250

Current text a fecha 2010-10-09
Art. 1

Nell'art. 10 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, quale risulta modificato dall'art. 2, lettera E, del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928, n. 3240, e dell'art. 6 della legge 28 dicembre 1933, n. 1954, dopo il 4° comma è aggiunto il seguente: « Il proprietario di autoveicoli o natanti a motore è tenuto altresì ad informare, entro le 24 ore, l'autorità militare delle trasformazioni avvenute nei capi precettati, delle sostituzioni di targhe, dei cambiamenti di dimora o di indirizzo, anche nell'interno della stessa città ».