Act 034U2312

Type Regio Decreto
Publication 1934-07-12
Ultimo aggiornamento 1991-09-10
State In force
Source Normattiva
articles 68
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Art. 50. [Art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art28); [art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art47), [art. 4 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1929-03-28;549~art4); [art. 50 R. decreto 28 giugno 1933, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-06-28;704~art50). Le indennita' e lei pensioni sono pagate nella misura stabilita dal relativo provvedimento di conferimento. Salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo, il pagamento delle indennita' e delle pensioni ad onere ripartito viene effettuato integralmente dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, a carico dell'ultimo Istituto di previdenza presso il quale l'ufficiale giudiziario e' stato iscritto. La Direzione generale predetta esercita la rivalsa che le compete verso lo Stato e gli altri enti interessati. Nel caso di cumulo che interessi piu' Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale su citata, gli altri Istituti verseranno a quello che sostiene l'onere del pagamento le rispettive quote d'indennita' o le riserve matematiche corrispondenti alle quote di pensione relative ai servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi. Se i titolari sono cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento della intera indennita' o della intera pensione viene effettuato dal Ministero competente, con rivalsa delle quote che non sono a carico dello Stato verso gli enti che ne sono debitori.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 51

Art. 51. [Articoli 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;541~art12), [13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;541~art13), [22 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 541](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;541~art22) e art. 1 sub. 23 [legge 8 gennaio 1931, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-01-08;50). Il pagamento delle pensioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 36 e terzo, quarto e sesto del precedente art. 39 viene integralmente eseguito dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, la quale si rivale sullo Stato. Il relativo onere fa carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 52

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 52 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1353))

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 53

Art. 53. [Art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art28). Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' cessato il servizio; il godimento della pensione di riversibilita' dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto. Il pagamento delle pensioni e' eseguito a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato. La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione effettivamente dovuta risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata. La riscossione della indennita' da parte degli interessati equivale ad accettazione di essa ed alla rinuncia a qualsiasi azione anche se iniziata. Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 54

Art. 54. [Articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;298~art1) e [2 legge 24 marzo 1921, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;298~art2); art. 10 R. decreto 3 maggio 1923, 1165; [art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art28). Le pensioni, le relative quote arretrate, e le indennita' dovute agli ufficiali giudiziari, alle vedove e ai loro orfani, ai termini del presente testo unico, non possono essere cedute, ne' sequestrate salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali giudiziari stessi verso lo Stato in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e rispettivamente non oltre il quinto o il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti. Le cessioni regolarmente consentite e attuate sull'assegno fisso istituito con la [legge 24 marzo 1921, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-03-24;298), e soppresso con il [R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-03;1165), non possono incidere sulle pensioni degli ufficiali giudiziari per piu' di un quinto delle pensioni stesse.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 55

Art. 55. [Art. 17 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art17); [articoli 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art37) e [44 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art44). L'ufficiale giudiziario, a favore del quale sia stata gia' liquidata l'indennita' o la pensione, quando riprenda regolare servizio potra' godere della pensione stessa e verra' nuovamente iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente testo unico. E' data facolta' all'ufficiale giudiziario di ottenere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli venga a suo tempo liquidata in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella per la liquidazione della indennita' o della pensione e rinunciando altresi' al godimento della pensione gia' liquidata, purche' la domanda di rifusione sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza entro due anni dalla data della riassunzione in servizio. Tale domanda sara' sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. In nessun caso l'ufficiale giudiziario che goda di una pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari potra' cumulare con essa la pensione di cui alla lett. c) dell'art. 26; gli sara', invece, corrisposta, in aggiunta, la eventuale differenza.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 56

Art. 56. [Art. 44 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art44). L'ufficiale giudiziario che si avvalga della facolta' di cui al comma secondo del precedente art. 55 potra' eseguire la rifusione delle somme indicate nel comma medesimo in una sola volta ovvero a rate mensili con la aggiunta degli interessi scalari. In questo secondo caso il pagamento dovra' eseguirsi in un tempo non maggiore di un quinquennio dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di cui al comma terzo del predetto art. 55 con le modalita' di cui al seguente art. 61 e con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato C del presente testo unico. Se l'ufficiale giudiziario cessa nuovamente dal servizio prima di avere estinto il suo debito, la somma residua e' detratta dalla nuova indennita' o pensione liquidata;

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 57

Art. 57. [Art. 36 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art36) e [art. 54 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art54). Alle domande degli ufficiali giudiziari per il conseguimento di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari deve essere allegato uno stato di servizio nel quale sara' indicato se nel momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario, fossero ancora in corso trattenute per cessione dell'assegno fisso, e nel caso affermativo siano indicati i dati relativi.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 58

Art. 58. [Art. 35 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art35). Agli ufficiali giudiziari in servizio prima del 12 dicembre 1907, che non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari concessa dall'[art. 2 della legge 12 dicembre 1907, n. 754](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art2), e dall'[art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1912-07-02;675~art3), e siano stati iscritti obbligatoriamente alla Cassa stessa dal 1° gennaio 1924, se essi erano in servizio al 12 luglio 1926 o cessarono dal Servizio dopo il 1° gennaio 1924 senza avere usufruito dei benefici dell'[art. 2 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, numero 652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-01;652~art2), e' concesso il riconoscimento degli ultimi anni di servizio prestati anteriormente al 1° gennaio 1924 fino al limite di anni 18. Il premio di riscatto relativo a tale riconoscimento e' dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui al precedente art. 13, ridotto del 40 per cento, per un periodo di tempo eguale a quello riconosciuto e determinato secondo le norme di cui all'allegato D del presente testo unico. L'intero premio per tale riconoscimento e' corrisposto dal Ministero di grazia e giustizia insieme con gli interessi composti al saggio legale a decorrere dal 1° gennaio 1924 fino alla data dell'effettivo versamento.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 59

Art. 59. [Art. 36 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art36). Agli ufficiali giudiziari di cui al precedente art. 58 e' data facolta' di riscattare non piu' di cinque anni di effettivo servizio prestato anteriormente agli anni di servizio riconosciuti ai termini dell'articolo stesso, purche' ne abbiano fatto domanda non oltre l'11 luglio 1927. Il periodo di servizio da riscattare ai sensi del presente articolo e del primo comma di quello precedente viene computato in anni interi, trascurandosi la frazione di anno. Nel caso di riscatto ai sensi del primo comma del presente articolo le frazioni di anno superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno. Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi l'ufficiale giudiziario per ottenere il riconoscimento del servizio di cui al primo comma del presente articolo e' determinato nei modi indicati nel comma secondo del precedente art. 58.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 60

Art. 60. [Art. 37 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art37). La domanda dell'ufficiale giudiziario che entro il termine indicato nel precedente art. 59 si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo stesso, sara' munita di autenticazione dal Primo Presidente della Corte di cassazione o di appello da cui l'ufficiale giudiziario dipende e trasmessa alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Tale domanda e' sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione quando sia corredata di tutti i documenti comprovanti il servizio da riscattare, nonche' della dichiarazione di accettazione da parte dell'ufficiale giudiziario del pagamento del premio di riscatto con le modalita' stabilite per il riscatto stesso dal seguente art. 61.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 61

Art. 61. [Art. 38 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art38). L'ufficiale giudiziario che si sia avvalso della facolta' di cui al primo comma del precedente art. 59 puo' versare il premio di riscatto in una sola volta ovvero chiedere che la somma corrispondente sia trasformata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato C del presente testo unico in una annualita' vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riscattato. L'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio o non ne inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sia divenuta definitiva decade dalla ottenuta concessione. I debitori morosi saranno tenuti ai pagamento degli interessi composti del 5 per cento sulle rate scadute e non ancora pagate. L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versarsi dall'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto di pagare ratealmente sara' compreso separatamente nell'elenco dei contributi e versato secondo le norme di cui all'art. 16 del presente testo unico.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 62

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 62 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274))

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 63

Art. 63. [Art. 46 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art46). Per gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari al 31 dicembre 1923, sevizio utile agli effetti del raggiungimento del diritto alla indennita' o alla pensione si valuta dalla data del primo decreto di nomina ad ufficiale giudiziario. Per la misura dell'assegno a carico della Cassa di previdenza, invece, si tiene conto solamente del periodo di servizio riconosciuto e riscattato, nonche' di quello con regolare iscrizione alla Cassa. Agli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, che cessino dal servizio all'eta' di 70 anni compiuti e con almeno 20 anni di servizio, od alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti articoli 27, 28 e 29 si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 36 e dei commi terzo e quarto dell'art. 39 del presente testo unico.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 64

Art. 64. [Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art47). Nei casi previsti nella prima parte del precedente art. 22, qualora vi sia stata iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di cui all'articolo stesso, e' ammesso altresi' il cumulo, con le norme in vigore presso ogni singolo Istituto, dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, anche quando non vi sia stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che, per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza, i servizi stessi siano cumulabili. L'indennita' o la pensione complessiva nei casi di cui al comma precedente e' determinata in base alle norme dell'articolo 14 del presente testo unico e viene pagata dall'istituto che provvede al conferimento, il quale si rivarra', sugli enti provvisti di regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, delle quote da essi dovute.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 65

Art. 65. [Art. 43 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art43). Agli ufficiali giudiziari in servizio al 1° gennaio 1921, i quali non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari anteriormente alla data stessa, il servizio prestato prima di quello riconosciuto o riscattalo ai termini dei precedenti articoli 58 e 59 e' riconosciuto utile a decorrere dalla data di nomina ai soli effetti del raggiungimento del diritto alla indennita' o alla pensione.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 66

Art. 66. [Articoli 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art37) e [44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art44) e [art. 2 legge 5 gennaio 1931, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-01-05;50~art2). La pensione spettante ai sensi del presente testo unico agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1929, o alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti articoli 27, 28 e 29, viene ridotta del 10 per cento per le quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1924, secondo le norme della tabella, di cui all'allegato A del presente testo unico. Nessuna riduzione viene apportata nel caso di' liquidazione di indennita'.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 67

Art. 67. [Art. 37 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art37) e [art. 2 legge 8 gennaio 1931, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-01-08;50~art2). A decorrere dal 1° gennaio 1930 la riduzione di' cui al precedente art. 66 sulle quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari che siano stati iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari prima del 1° gennaio 1924 e siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1929 e' stabilita nelle seguenti misure: 40 per cento per gli iscritti che al 1° gennaio 1924 avevano non piu' di 10 anni compiuti di servizio utile; 35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 40 anni compiuti e non piu' di 20 anni compiuti di servizio utile; 30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 20 anni compiuti e non piu' di 30 anni compiuti di servizio utile; 25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 30 anni compiuti di servizio utile. Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennita'.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 68

Art. 68. [Articoli 37](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art37) e [42 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art42) e [art. 87 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art87). A partire dal 1° gennaio 1924 le pensioni normali ed i capitali riservati, liquidati dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data sopradetta e in corso di godimento, vengono raddoppiati. Ove le pensioni normali raddoppiate ai termini del precedente comma non raggiungano insieme con gli interessi sui capitali riservati l'ammontare di L. 2000, esse sono elevate a detta somma comprensiva degli interessi anzidetti. Le pensioni privilegiate liquidate a favore degli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo e in corso di godimento sono aumentate di L. 2500 annue. I relativi capitali riservati restano invariati. Gli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo hanno facolta' di chiedere che il capitile riservato, gia' liquidato a loro favore, sia convertito in assegno vitalizio in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato E del presente testo unico. I capitali riservati esistenti alla morte degli ufficiali giudiziari predetti vengono pagati ai rispettivi eredi con le norme di successione stabilite dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 69

Art. 69. Art. 43 R. decreto-legge 19 aprile, 1925, n. 561. Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali giudiziari morti tra il 1° gennaio 1924 e il 12 maggio 1925, che abbiano, diritto a indennita' ai sensi dell'[art. 18 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art18), viene liquidato l'assegno corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare della indennita' anzidetta e il capitale riservato gia' corrisposto. Nel caso che alle vedove ed agli orfani di cui al comma precedente spetti la pensione ai sensi 19 del decreto su citato, viene liquidato l'assegno vitalizio corrispondente alla eventuale differenza tra valore capitale della pensione anzidetta calcolata con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico e il capitale riservato gia' corrisposto.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 70

Art. 70. [Art. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-01-08;50~art3). Alle pensioni liquidale o da liquidarsi dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 od alle loro vedove e ai loro orfani vengono apportati con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti: a) pensioni dirette: 15 per cento sulle prime 1000 lire; 10 per cento sulle seconde 1000 lire; 5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire; b) pensioni indirette: 15 per cento sulle prime 500 lire; 10 per cento sulle seconde 500 lire; 5 per Cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 71

Art. 71. [Art. 49 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art49) e [art. 88 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-25;1149~art88). Agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio prima del 12 maggio 1925, non puo' essere fatto in nessun caso un trattamento di quiescenza inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore alla data stessa. Qualora essi abbiano diritto alla indennita' a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, tale indennita' viene convertita in pensione da calcolarsi in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato B del presente testo unico. Ove la pensione in tal modo calcolata raggiunga o superi L. 6000, nessuna quota viene addebitata allo Stato; nel caso che la pensione stessa non raggiunga le L. 6000, la quota a carico dello Stato non deve superare le L. 4000, ma la Cassa di previdenza e' tenuta soltanto al pagamento della quota corrispondente alla indennita' di cui sopra.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 72

Art. 72. [Art. 40 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art40). Gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata. La differenza tra gli assegni privilegiati che vengono concessi in tali casi e quelli normali che sarebbero spettati agli iscritti o ai loro eredi viene corrisposta a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 73

Art. 73. [Art. 41 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-19;561~art41). Non e' portata alcuna innovazione agli assegni concessi fino al 31 dicembre 1917 ad ufficiali giudiziari fuori servizio, alle loro vedove e orfani, in base all'art. 177 della tariffa penale, ed il Ministro per la grazia e giustizia ha la facolta' di far gravare gli assegni stessi, gia' concessi, anche su altri ufficiali giudiziari. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re Il Ministro per le finanze: JUNG Il Ministro per la grazia e giustizia DE FRANCISCI

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato A

ALLEGATO A al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. Parte di provvedimento in formato grafico (2)(3)(4)(5)((6))

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato B

ALLEGATO B al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato C

ALLEGATO C al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. Parte di provvedimento in formato grafico

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato D

ALLEGATO D al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. Norme per la determinazione del premio di riscatto di cui agli articoli 58 e 59 del presente testo unico. Il premio da versare ai fini del riscatto dei servizi di cui agli articoli 58 e 59, si determina con le seguenti norme: Si calcolano in primo luogo: a) l'eta' dell'ufficiale giudiziario al 1° gennaio 1924, con la norma contenuta nell'art. 21, ultimo comma; b) la durata complessiva del servizio riconosciuto ai termini dell'art. 58 e da riscattare ai termini dell'art. 59 calcolato in anni interi secondo le norme di cui al secondo comma. Si ricava dalla tabella di cui all'allegato A, il coefficiente di liquidazione della pensione virtuale relativo all'eta' suindicata e alla suddetta durata di servizio. Dal coefficiente cosi' ricavato si sottrae quello desunto del pari dalla tabella di cui all'allegato A relativo alla pensione virtuale corrispondente all'eta' sopra indicata e agli anni di servizio riconosciuto a carico del Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 58. La differenza cosi' ottenuta si moltiplica per il coefficiente della tabella di cui all'allegato B relativo all'eta' dell'ufficiale giudiziario determinata come alla lettora a): il capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui all'art. 13 ridotto del 40 per cento, si ricava moltiplicando il prodotto precedente per il coefficiente 0,8. Il capitale accumulato, anzidetto rappresenta la somma da pagare dall'ufficiale giudiziario. La somma da pagare dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 58 si ottiene invece determinando il capitale accumulato di cui sopra, nel modo seguente: Si moltiplica il coefficiente relativo alla pensione virtuale corrispondente all'eta' di cui alla lettera a) e agli anni di servizio riconosciuti per il suindicato coefficiente della tabella di cui all'allegato B e per il coefficiente 0,8. Al prodotto si aggiungono gli interessi composti di cui all'art. 58. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per le finanze: JUNG. Il Ministro di grazia e giustizia: DE FRANCISCI.

Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato E

ALLEGATO E al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. Parte di provvedimento in formato grafico

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