LEGGE 10 gennaio 1935, n. 112

Type Legge
Publication 1935-01-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, compresi i lavoranti a domicilio, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro. Sono eccettuati: 1° la moglie, i parenti e gli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico; 2° il personale avente funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda; 3° la gente di mare di 1ª categoria in quanto per essa viga l'obbligo di un particolare libretto; 4° i lavoranti esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri, ed i coloni parziari; 5° il personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè il personale avventizio ordinario delle ferrovie dello Stato; 6° il personale di ruolo, o in altro modo assunto stabilmente, degli Enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato.

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