LEGGE 10 gennaio 1935, n. 164

Type Legge
Publication 1935-01-10
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 5 del R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, che istituisce un Ente autonomo denominato «Esposizione biennale d'arte di Venezia» è sostituito dal seguente: «L'Ente autonomo è amministrato da un Comitato composto di sette membri, nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, due su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, due su proposta del Ministro per le corporazioni, uno su proposta del Ministro per l'interno, in base a designazione del podestà di Venezia, uno su proposta del Segretario di Partito Nazionale Fascista in rappresentanza del Partito stesso ed uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta delle belle arti, designato dall'organizzazione stessa pel tramite della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti». Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Ente, il quale è nominato, con decreto del Capo del Governo, fra i componenti del Comitato stesso. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ercole - Jung Visto, il Guardasigilli: Solmi.

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