LEGGE 1 aprile 1935, n. 397

Type Legge
Publication 1935-04-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1185, quale risulta modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1200, è sostituito dal seguente: « Le disposizioni relative alla nomina a sottotenente dì complemento di cui al R. decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743, sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, i quali però non possono essere nominati che sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria: a) militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di provenienza; b) sottufficiali provenienti dal corpo Reali equipaggi transitati nella forza in congedo del Regio esercito; c) militari arruolati nell'ex battaglione aviatori (categoria piloti o motoristi o personale vario); d) militari di truppa e sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza; e) militari di truppa e sottufficiali incorporati nella sanità o nei reparti automobilistici; f) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-1918 furono nominati cappellani militari, o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi.

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