LEGGE 4 aprile 1935, n. 454
Art. 1
Tutti i servizi dipendenti da terremoti finora disimpegnati dal Ministero delle finanze sono attribuiti, con le rispettive competenze e facoltà, al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dei servizi speciali).
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.