LEGGE 4 aprile 1935, n. 455
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il diritto fisso di raccomandazione dei giornali e stampe periodiche ammessi al trattamento previsto dagli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni, e delle stampe propagandistiche non periodiche cui è applicabile il trattamento del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1746, è stabilito in L. 0,30. L'indennizzo da corrispondersi in caso di smarrimento o perdita totale del contenuto, non cagionati da forza maggiore, per le raccomandate considerate al comma precedente, è fissato in L. 7,50. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1935. - Anno XIII. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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