LEGGE 8 aprile 1935, n. 485
Art. 1
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 224.282.565,17 delle quali furono riscosse » 103.154.841,52 e rimasero da riscuotere L. 121.127.723,65
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