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LEGGE 11 aprile 1935, n. 544

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per provvedere alle spese di funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali presso la Regia università di Roma, oltre ai contributi fissati all'art. 4 del R. decreto-legge in data 18 dicembre 1930, n. 1837, sarà corrisposto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1934-35, dal Ministero delle colonie l'annuo contributo di L. 40.000 ripattito in uguale misura sui bilanci della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia italiana. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - De Vecchi Di Val Cismon Visto, il Guardasigilli: Solmi.