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LEGGE 29 aprile 1935, n. 603

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presenta legge.