Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti alla Convenzione fra l'Italia ed altri Stati concernente alcune regole in materia di ricupero di siluri, Convenzione stipulata in Parigi il 12 giugno 1934.
Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti alla Convenzione fra l'Italia ed altri Stati concernente alcune regole in materia di ricupero di siluri, Convenzione stipulata in Parigi il 12 giugno 1934.