LEGGE 4 aprile 1935, n. 792
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potrà essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessità, nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella A, allegata alla legge sopraindicata. Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta, che verrà reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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