LEGGE 3 giugno 1935, n. 872
Art. 1
A decorrere dal 1° luglio 1935, il numero dei giudici e sostituti procuratori del Re, addetti al Ministero di grazia e giustizia, fissato nella tabella B, annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, è diminuito di tre, ed i relativi posti sono portati in aumento del numero complessivo dei giudici e sostituti procuratori del Re, risultante dalle attuali piante organiche.
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