Art. 1
L'efficacia del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, concernente le fusioni di Società commerciali, del R. decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, convertito nella legge 3 luglio 1930, n. 975, relativo agli onorari notarili per gli atti di fusione di società, del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, riguardante la concentrazione di aziende sociali e dei provvedimenti in essi richiamati, è prorogata fino al 30 giugno 1937.