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LEGGE 30 maggio 1935, n. 930

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il territorio dello Stato è ripartito in zone militari la cui giurisdizione territoriale sarà stabilita con apposito decreto del Ministro per la guerra. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 ottobre 1935, n. 2233, convertito senza modificazioni dalla L. 30 marzo 1936, n. 622, è visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.