Art. 1
L'art. 1 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 240, è abrogato e sostituito dal seguente: «L'art. 11 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, è abrogato e sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione si riunisce a Roma almeno due volte all'anno. «Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione: il presidente del Comitato direttivo che ne è pure il presidente; il presidente o un vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile; il direttore generale della Marina mercantile; il direttore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili; il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica; il capo dell'Ufficio marina mercantile del Ministero delle colonie; il consulente tecnico del Comitato direttivo; il consulente economico del Comitato direttivo; il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie; il presidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei; il direttore generale della Unione italiana di riassicurazione. «I presidenti delle Federazioni predette possono delegare, se impediti, a prendere parte ai lavori del Consiglio di amministrazione, un loro rappresentante. «Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica un quadriennio, con facoltà di riconferma; a) un esperto in materia di navigazione marittima e un esperto in materia di costruzioni navali, nominati dal Ministro per le comunicazioni; b) un esperto in materia di navigazione aerea e un esperto in materia di costruzioni aeronautiche, nominati dal Ministro per l'aeronautica; c) i seguenti rappresentanti di organizzazioni sindacali: due membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie: uno per il naviglio da passeggeri, l'altro per il naviglio da carico; tre membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali: uno per l'industria delle costruzioni navali, uno per l'industria delle costruzioni aeronautiche, uno per l'industria siderurgica; due membri designati dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione: uno per le aziende di assicurazioni marittime, uno per le aziende di assicurazioni aeronautiche; un membro designato dal Sindacato nazionale fascista ingegneri; un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, in rappresentanza della gente del mare e dell'aria; un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti. «Se gli esperti di cui ai paragrafi a) e b) sono funzionari dello Stato, i Ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica provvederanno di concerto con i Ministri dai quali i detti funzionari dipendono. «Verificandosi nel corso del quadriennio vacanze di consiglieri, di cui ai paragrafi a), b) e c), verrà provveduto alla loro sostituzione; i surroganti rimarranno in carica il tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i surrogati e potranno essere riconfermati».