LEGGE 3 giugno 1935, n. 1024
Art. 1
È fatto divieto di distruggere, rimuovere, deteriorare o rendere comunque inservibili i segnali che precisano stabilmente negli immobili la posizione dei punti trigonometrici, dei capisaldi di livellazione, dei punti di riferimento marittimo, gravimetrici, magnetici e della rete di artiglieria, siano essi stabiliti dall'Istituto geografico militare o da altri Enti statali. Coloro che violano tale disposizione sono puniti a norma dell'art. 673 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
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