LEGGE 6 giugno 1935, n. 1025

Type Legge
Publication 1935-06-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli ufficiali del Regio esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva, che abbiano ricevuto dall'autorità militare partecipazione scritta della loro destinazione in caso di mobilitazione, hanno l'obbligo di conservare, con la massima cura, il documento col quale la partecipazione è stata effettuata.

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