LEGGE 6 giugno 1935, n. 1060
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. La Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tommaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte, costituita colla legge 11 marzo 1926, n. 385, è composta nel modo seguente: a) di un Primo aiutante di campo generale (generale di corpo d'armata o di divisione o di brigata); b) di quattro ufficiali di ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica). Gli ufficiali di ordinanza della Regia marina e della Regia aeronautica, addetti alla Casa militare di S. A. R. il Principe di Piemonte, sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici. La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi.
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