LEGGE 6 giugno 1935, n. 1061
Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 5.000.000 per provvedere, a norma delle disposizioni vigenti, alla esecuzione diretta di opere pubbliche dello Stato od alla concessione di sussidi ad enti locali ed a privati in dipendenza di danni prodotti da alluvioni, piene, frane e mareggiate verificatesi nel primo semestre del 1935 e da altre pubbliche calamità verificatesi anteriormente. La suindicata spesa sarà iscritta con decreto del Ministro per le finanze nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1934-35.
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