Art. 1
È autorizzata la concessione al comune di Enna di un contributo da parte dello Stato di L. 500.000 per il completamento delle opere di provvista idrica e di fognatura della città. Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, verranno stabilite le modalità per l'erogazione del contributo. Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'iscrizione della predetta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1935-36.