LEGGE 13 giugno 1935, n. 1067

Type Legge
Publication 1935-06-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

I cittadini, obbligati al servizio militare dall'atto della leva fascista del diciottesimo anno di età, a norma dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1934, n. 2150, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione premilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 500. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda può essere aumentata fino al doppio. La stessa pena si applica alle persone sopraindicate le quali, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione premilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione. Si applica il carcere militare sino a sei mesi alle persone sopraindicate, le quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione premilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo. La pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, si converte nel carcere militare, calcolandosi 50 lire, o frazione di 50 lire, d'ammenda per un giorno di carcere. Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva sofferta. Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare.

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