LEGGE 6 giugno 1935, n. 1078
Art. 1
Gli ex appartenenti alle Milizie volontarie mobilitati alla data del 24 maggio 1915 con il grado di ufficiale assimilato, ai sensi del decreto Luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1037, qualora abbiano successivamente conseguito il grado di ufficiale di complemento del Regio esercito, potranno ottenere, in quest'ultimo grado, una retrodatazione di anzianità pari al periodo di tempo in cui essi prestarono servizio con il grado di ufficiale assimilato in zona di operazione al comando di reparti delle Milizie stesse e presero parte ad azioni belliche della guerra 1915-1918.
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