LEGGE 13 giugno 1935, n. 1083
Art. 1
L'art. 8 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, è modificato come segue: «È fatto obbligo agli esercenti delle sale cinematografiche di proiettare, per ogni tre pellicole cinematografiche sonore di produzione non nazionale, una pellicola cinematografica sonora ad intreccio, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, che risponda alle condizioni stabilite nel precedente articolo 6. «Le pellicole da proiettarsi per effetto del presente articolo debbono essere state prodotte per intero dopo il 1° luglio 1933, ed aver ottenuto il nulla osta governativo per la proiezione in pubblico nell'ultimo biennio. «In ogni caso dovranno essere proiettate, per ogni trimestre, non meno di tre pellicole nazionali aventi i requisiti sopracennati. «Il Sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda potrà variare, con suo provvedimento, la proporzione delle pellicole prodotte in Italia da proiettarsi obbligatoriamente rispetto a quelle straniere, in relazione allo sviluppo della produzione nazionale di pellicole cinematografiche sonore».
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