LEGGE 3 giugno 1935, n. 1095
Art. 1
Alle disposizioni della legge 1° giugno 1931, n. 886, sono aggiunte le seguenti: Tutti gli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle provincie di confine terrestre devono essere sottoposti all'approvazione del Prefetto della provincia. L'approvazione è necessaria anche per la aggiudicazione di tali beni a seguito di vendita in via esecutiva. In mancanza di tale approvazione, gli atti sopraindicati sono privi di efficacia giuridica. Il Prefetto, su conforme parere dell'Autorità militare, provvede in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rifiuto dell'approvazione richiesta non deve essere motivato. Contro di esso è ammesso soltanto il reclamo al Governo del Re, in via gerarchica.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.