LEGGE 6 giugno 1935, n. 1096

Type Legge
Publication 1935-06-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, è sostituito dal seguente: «I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per considerazioni della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare. «Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo. «Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali o militari di truppa. «Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministro per la guerra, previo assenso della finanza, senza che occorra decreto Reale». La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi.

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